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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 10 - Verifica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, in raccordo con i Comitati regionali di cui all'art. 7 alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

2. L'attività di verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero è effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro.

3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all'art. 4, i soggetti proponenti di cui all'art. 5 non possono presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

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