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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 4 - Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R (98) 6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.

2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

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