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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 3 - Agevolazioni all'impiego

1. La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1, permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I programmi, di cui al comma 1, possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), al termine dei quali è possibile conseguire - ai sensi della normativa vigente - attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonché titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

3. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti relativi all'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste di cui al comma 1.

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