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Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 5 - Proponenti

1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

a. regioni e province autonome e loro enti strumentali;

b. enti locali e loro enti strumentali;

c. organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;

d. organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;

e. enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni;

f. Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

g. Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 1996, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all'art. 64, comma 4, lett. f) della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'ordinanza ministeriale n. 455/97.

I programmi presentati dai soggetti di cui alla presente lettera devono effettuarsi comunque nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale o

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