Provvedimento Avcp 24.04.2013
1. L'Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza.
2. L'audizione ha luogo presso l'Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.
3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.
4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.
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