IperTesto Unico IperTesto Unico

Provvedimento Avcp 24.04.2013

Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 08.05.2013, n. 106)

Art. 6 - Istruttoria delle istanze presentate singolarmente

1. Quando l'istanza è presentata singolarmente da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali:

- presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante;

- carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all'Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;

- valore economico della controversia;

- valore sociale della controversia.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.