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Provvedimento Avcp 24.04.2013

Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 08.05.2013, n. 106)

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata "Parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.

3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, commi 2, e 3, o risultino irrilevanti ai fini dell'emanazione del parere dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verrà data comunicazione al/ai richiedente/i.

4. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.

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