D.P.C.M. 18.04.2013
1. Il presente decreto disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui ai comma 1;
e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.
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