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D.P.C.M. 18.04.2013

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (G.U. 15.07.2013, n. 164)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernenti l'istituzione presso le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto del Presidente

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