D.P.C.M. 18.04.2013
1. L'elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'art. 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto art. 1.
2. L'iscrizione negli elenchi è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.
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