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Nota MIUR 01.08.2013, prot. n. 11894

Permessi Sindacali - Comparto Ministeri. Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10 CCNQ 9 ottobre 2009.

Pervengono alla scrivente direzione generale segnalazioni su anomalie riscontrate nei dati presenti sul portale PERLAPA, in ordine alla fruizione dei permessi sindacali.

A tale riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni di cui alle circolari DFP 0049531 del 24.11.2009 , nonché MPIAOODGRU 15877 del 27.11.2009 , che qui si allegano ad ogni buon fine.

Si rammenta che, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del CCNQ 7.8.1998, nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.

La fruizione del permesso sindacale deve, pertanto, essere espressamente autorizzata dal dirigente responsabile della struttura (con un semplice "nulla osta" o "visto"), in conformità a quanto stabilito all'art. 9, comma 4, del CCNQ 2009.

Ciascun dirigente provvederà, oltre che a riscontrare la completezza della richiesta, a verificare il rispetto dei termini di trasmissione della stessa - 3 giorni prima della fruizione del permesso - nonché a curare direttamente le relazioni con le OO.SS., ivi comprese quelle relative alle comunicazioni concernenti i nominativi dei responsabili dell'inserimento dati, per l'Ufficio di riferimento, sul portale GEDAP.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

A ogni buon fine, si provvede con la presente a inviare un modulo, redatto in conformità ai dati richiesti nel portale PERLAPA, per semplificare e omogeneizzare in tutti gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, la gestione dei permess

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