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Nota PCM 24.11.2009, prot. n. 49531

CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi dalle OO.SS. rappresentative nei Comparti - biennio 2008-2009.

Sono giunti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica numerosi quesiti in ordine all'adeguamento delle funzionalità del sistema informatizzato GEDAP alla luce del CCNQ in oggetto.

Le richieste di chiarimenti attengono, in particolare, alle clausole di cui all'art. 9, cc. 4-9, preordinate, come di tutta evidenza:

- alla razionalizzazione delle prerogative sindacali;

- ad una maggiore efficienza dell'intero sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la progressiva riduzione delle fruizioni delle medesime prerogative, in modo illegittimo o in eccedenza al contingente predeterminato, con il consequenziale progressivo calo del contenzioso per il recupero del relativo corrispettivo economico.

Per il perseguimento degli obiettivi appena cennati, le parti contrattuali hanno imposto alle Amministrazioni:

a) "di inviare alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP" (cfr. art. 9, c.4);

b) di comunicare, trimestralmente, alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle medesime associazioni sindacali (cfr. art. 9, c. 5, 1° periodo);

c) di fornire, immediatamente, comunicazione alla organizzazione sindacale interessata, del superamento del contingente dei permessi assegnato per lo svolgimento del mandato di cui all'art. 2, c. 3, all'art. 4; c. 3, e all'art. 6 (cfr. art. 9, c. 5, 2° periodo);

d) di non autorizzare la fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito nel caso in cui l'asso

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