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Nota MIUR 27.11.2009, prot. n. 15887

Art. 9, CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 concernente permessi sindacali - sistema telematico GEDAP - circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0049531-24/11/2009-1.2.2.3.4 - trasmissione nota circolare dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0039117-17/09/2009-1.2.2.3.4.

Il CCNQ 9 ottobre 2009, concernente, tra l'altro, la ripartizione e la fruizione dei permessi sindacali nel biennio 2008/2009, ha introdotto sostanziali novità in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'art. 9 stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la frizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

Ai fini di una corretta ed efficiente applicazione della citata norma contrattuale, si raccomanda di voler autorizzare la fruizione dei permessi sindacali solo previa attenta verifica circa la completezza della richiesta. A tal proposito, si rammenta che le organizzazioni sindacali dovranno specificare se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10, CCNQ 07.08.1998) o di permesso per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari (art.11).

Inoltre, appare il caso di evidenziare come la concessione delle prerogative sindacali in argomento dovrà essere resa mediante esplicita e formale autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 10, comma 6, CCNQ 07.08.1998, a norma del quale "nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata".

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