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Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 4, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;

b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;

c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;

d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

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