IperTesto Unico IperTesto Unico

Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2 - Intese regionali

1. Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali.

2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle specifiche intese di cui al precedente comma.

3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto istituzionale (Regione o USR) che provvedere alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b) le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali;

d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l'entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio;

e) sono ammesse al finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornali

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.