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Accordo quadro PCM 01.08.2013, n. 83

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4 - Risorse pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:

a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano di valutare la possibilità di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie, determinate in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei rispettivi fondi di competenza;

b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti come segue:

- nella misura del 50% in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale;

- e nel restante 50% in base al numero di sezioni autorizzate.

Limitatamente all'anno scolastico 2013-14 i contributi statali sono ripartiti secondo l'allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo nella quale, per quanto attiene al numero delle sezioni, si fa riferimento a quelle rilevate dal monitoraggio del Miur 2010-2011;

c) ciascuna Regione concorre, nell'ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;

d) in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale;

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