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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03.10.2012

Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati. (G.U. 09.01.2013, n. 7)

Art. 5 - Vigilanza e controllo

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca esercitano, sia in forma coordinata che separatamente le funzioni di controllo sull'utilizzo dei fondi disponendo verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 190/02, provvede alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte degli Enti Aggiudicatori e della successiva realizzazione delle opere.

3. Gli Enti aggiudicatori forniscono, su richiesta dei Ministeri vigilanti, copia conforme di tutti gli atti afferenti il procedimento ed ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.

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