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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03.10.2012

Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati. (G.U. 09.01.2013, n. 7)

Art. 4 - Quantificazione definitiva del finanziamento ed economie

1. Nei 45 giorni successivi all'approvazione degli atti finali di contabilità l'Ente Aggiudicatore redige sulla base dell'allegato modello 3 la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente» nel quale, a consuntivo, rendiconta la spesa e certifica la sua ammissibilità con le condizioni di cui al precedente art. 2, comma 2 e provvede, con comunicazione sottoscritta dal responsabile del procedimento o dirigente competente a trasmettere la predetta «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente», al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, unitamente ad una copia autentica di tutti i mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture.

2. Le somme erogate e non utilizzate unitamente a quelle impiegate per spese riconosciute come non ammissibili dovranno essere versate dall'Ente aggiudicatore all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinate ad altri interventi rispondenti alle finalità di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio. In caso di coesistenza di più fonti di finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera.

3. Gli importi residui non utilizzati e le somme assegnate e non erogate saranno, anche essi, destinati ad altri interventi rispondenti alle finalità di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio.

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