Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03.10.2012
1. La mancata ricezione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della comunicazione di interesse entro i termini previsti al precedente art, 2 comma 4 costituisce motivo di automatica revoca del Finanziamento.
2. La mancata stipula del contratto di mutuo finalizzato al finanziamento degli interventi con l'istituto finanziatore entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data ultima prevista nel precedente art. 2 comma 4 per l'invio della comunicazione di interesse costituisce motivo di automatica revoca del contributo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può revocare il finanziamento nei seguenti casi:
• qualora entro il termine di 365 giorni a decorrere dalla data di stipula del mutuo l'Ente aggiudicatore non trasmetta la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente»;
• qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati i termini previsti dal presente decreto;
• ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui alle procedure di attuazione di cui al precedente art. 2 quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative;
• ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.
4. Nel caso di revoca, fermo restando che saranno corrisposte all'istituto finanziatore le somme necessarie al rimborso delle rate per capitale ed interessi relative agli importi erogati a valere sui contributi pluriennali di cui al precedente art. 1, comma 2 si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, od al cui pagamento l'Ente medesimo sia leg
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