IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 12 - Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.