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Legge 30.07.2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 11 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

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