Legge 30.07.2012, n. 128
1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.
5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'at
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.