D.M. MAE 16.02.2012, n. 51
1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
- di effettuare la valutazione dei rischi;
- di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
- di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
- di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.
3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
- di effettuare la valutazione dei rischi;
- di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli
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