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D.M. MAE 16.02.2012, n. 51

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. 07.05.2012, n. 105)

Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.

2. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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