D.M. MAE 16.02.2012, n. 51
1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.
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