Decreto legge 11.12.2012, n. 216
Capo II - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».
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