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Decreto legge 11.12.2012, n. 216

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (G.U. 11.12.2012, n. 288)

Capo III - Disposizioni in materia di sanità pubblica

Art. 4 - Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010 in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370

1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Qualità e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità

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