Decreto legge 11.12.2012, n. 216
Capo II - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui al
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