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D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 01.03.2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità. (G.U. 30.03.2011, n. 73)

Art. 3 - Modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore. L'adeguata formazione è dichiarata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore.

2. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati. Non si applicano le disposizioni del comma 3.

3. Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

4. I ciclomotori di cui al comma 3, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P», le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del codice della strada.

5. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8, ultimo periodo, del codice della strada.

6. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato guida senza l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, ma avendo al suo fianco,

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