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D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 01.03.2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità. (G.U. 30.03.2011, n. 73)

Art. 4 - Possesso dei documenti nelle esercitazioni alla guida del ciclomotore

1. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, si eserciti alla guida, deve avere con sé detta autorizzazione, nonché un documento personale di riconoscimento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sè la patente di guida prescritta.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 180, comma 7, secondo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

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