IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 01.03.2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità. (G.U. 30.03.2011, n. 73)

Art. 2 - Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore

1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni è rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore.

2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 non può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.

3. Tale autorizzazione ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225, comma 1, lettera c), del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.