IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 01.03.2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità. (G.U. 30.03.2011, n. 73)

Art. 1 - Conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

1. I soggetti di cui all'art. 116, commi 1-bis ed 1-ter, conseguono il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, di cui al predetto comma 1-bis, a seguito di superamento di una prova di controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova pratica di guida del ciclomotore.

2. L'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato nonché, se quest'ultimo è minorenne, del tutore.

3. All'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, sono allegate le attestazioni di pagamento degli importi prescritti dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, e dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, in materia rispettivamente di tariffa di imposta di bollo e di tariffe per le operazioni di motorizzazione, nonché il certificato rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119 del codice della strada, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 116, comma 1-quater, dello stesso codice.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.