IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 01.03.2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità. (G.U. 30.03.2011, n. 73)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-bis dello stesso art. 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresì sostenere, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della predetta legge n. 120 del 2010, che prevede che le disposizioni relative alla prova pratica del ciclomotore siano applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che posticipa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini dei provvedimenti di cui alla tabella 1, tra cui è ricompreso quello di cui al predetto art. 17, comma 2, legge n. 120 del 2010;

Visto l'art. 2, comma 1-quater, della predetta legge n. 10 del 2011, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2011, la disciplina delle modalità e delle procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, nonché la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione stessa, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'art. 122, commi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.