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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 22 bis - Protezione accordata al diritto d'autore

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data».

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