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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 22 - Continuità degli interventi a favore delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versat

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