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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 23 - Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione».

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