D.P.C.M. 03.08.2011
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione [ed uguale efficacia] 2 .
Parole soppresse dal d.p.c.m. 12.01.2012 (G.U. 11.04.2012, n. 85).
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