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D.P.C.M. 03.08.2011

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.09.2011, n. 214)

Art. 5 - Censimento permanente delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. 3 Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.

2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3

Periodo così sostituito dal d.p.c.m. 12.01.2012 (G.U. 11.04.2012, n. 85).

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