D.P.C.M. 03.08.2011
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la r
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