D.P.C.M. 03.08.2011
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.