D.P.C.M. 03.08.2011
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza. 1
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
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