D.P.C.M. 26.10.2010
Capo II - Concorso pubblico per titoli ed esami
1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il bando di concorso, che può riferirsi ai posti disponibili di un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.
3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.
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