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D.P.C.M. 26.10.2010

Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (G.U. 02.05.2011, n. 100)

Capo I - Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

Art. 2 - Programmazione posti disponibili

1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 1, è destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per cento dei posti, le modalità di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle percentuali ivi indicate.

3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 11.

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