Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 02.03.2010
1. L'U.O. competente, esaminati i fatti portati alla sua attenzione e verificata la possibile fondatezza della segnalazione, provvede, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la segnalazione è completa, all'avvio del procedimento e ne dà comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all'Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
2. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l'Autorità provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Autorità medesima, tra cui la pubblicazione sul sito web dell'Autorità.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:
• l'oggetto del procedimento;
• il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
• la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l'Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
• l'ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
• il responsabile del procedimento;
• il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio;
• l'indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.
4. Se necessario, il Responsabile del Procedi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.