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Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 02.03.2010

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (G.U. 20.03.2010, n. 66 - S.O. n. 56)

Art. 3 - La fase pre-istruttoria

1. L' U.O. competente può avviare un procedimento per l'applicazione di sanzioni d'ufficio sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori e dalle SOA.

2. Le segnalazioni provenienti dall'esterno devono essere formulate compilando integralmente gli appositi moduli disponibili sul sito web dell'Autorità ed allegandovi la necessaria documentazione tecnico-amministrativa.

3. Nel caso in cui dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente che la fattispecie esula da quelle previste nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, l'U.O. competente ne dispone l'archiviazione.

4. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta e dagli elementi presenti appare esistere un possibile profilo in violazione del Codice o tale elemento non può essere escluso, l'U.O. competente formula una richiesta di integrazioni all'esponente. Nella richiesta di integrazione sono indicati la necessità di utilizzare i moduli di cui al comma 2, i documenti che devono essere allegati e i termini entro cui le informazioni devono essere fornite. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini indicati nella richiesta, ovvero queste risultino non veritiere, l'U.O. competente avvia d'ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice, secondo le modalità descritte nel seguente articolo 4.

5. Una volta acquisita la segnalazione, completa in tutti i suoi elementi, l'U.O. competente può disporre:

• l'archiviazione della segnalazione, nel caso di cui al comma 3;

• l'avvio del procedimento istruttorio.

6. Delle archiviazioni effettuate in tale fase viene data

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