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Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 02.03.2010

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (G.U. 20.03.2010, n. 66 - S.O. n. 56)

Art. 5 - L'audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nel corso dell'audizione il Responsabile del Procedimento o altro funzionario dell'U.O. competente e i rappresentanti delle parti illustrano la propria posizione in merito al procedimento.

2. Al termine dell'audizione viene predisposto un apposito verbale, nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi nel corso della stessa.

3. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in audizione che, per quanto concerne gli Operatori Economici, di regola trattasi del titolare o del legale rappresentante o di un soggetto cui è stata conferita apposita procura.

4. Qualora taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

5. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, è consegnato ai soggetti intervenuti all'audizione.

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