D.M. MIUR 30.07.2010, n. 165
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici di cui all'articolo1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
2. Il personale di cui al comma 1 già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che è stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici.
4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro
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