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D.M. MIUR 30.07.2010, n. 165

Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999. (G.U. 06.10.2010, n. 234)

Art. 3 - Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento de

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