D.M. MIUR 30.07.2010, n. 165
1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:
a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;
c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravità, rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonchè quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;
b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1, comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorità scolastiche di cui a
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