D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo II - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri:
a) innovatività dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro;
b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;
c) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati;
d) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario;
e) sostenibilità dell'azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.
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